Art. 38.
                       Trattamento di missione
 
   1.  Il  comma  3  dell'articolo  4 dell'allegato 2 del decreto del
Presidente  della  giunta  provinciale  n.  10  del  1991,  e'  cosi'
sostituito:
   "3.  I  tempi  di  viaggio  e  i tempi di attesa non danno luogo a
lavoro straordinario, salvo l'effettivo tempo  di  viaggio  impiegato
per  le missioni in localita' ubicate nel territorio provinciale. Per
le ore di lavoro straordinario prestate in missione non si  osservano
i   limiti  massimi  di  ore  straordinarie  consentite  per  ciascun
dipendente.  Le  ore  che  superano  tali  limiti  sono  comunque  da
recuperare mediante esonero dal servizio".