Art. 38. Trattamento di missione 1. Il comma 3 dell'articolo 4 dell'allegato 2 del decreto del Presidente della giunta provinciale n. 10 del 1991, e' cosi' sostituito: "3. I tempi di viaggio e i tempi di attesa non danno luogo a lavoro straordinario, salvo l'effettivo tempo di viaggio impiegato per le missioni in localita' ubicate nel territorio provinciale. Per le ore di lavoro straordinario prestate in missione non si osservano i limiti massimi di ore straordinarie consentite per ciascun dipendente. Le ore che superano tali limiti sono comunque da recuperare mediante esonero dal servizio".