Art. 4.
                         Livelli retributivi
 
   1.  Per  ogni  qualifica  funzionale  sono  previsti  un   livello
retributivo  inferiore  e  un  livello  retributivo  superiore, i cui
importi sono fissati nell'articolo 6.
   2. La progressione economica del livello retributivo inferiore  si
sviluppa  su  tre  classi biennali del sei per cento, computati sullo
stipendio iniziale del livello.
   3. La progressione economica del livello retributivo superiore  si
sviluppa  su  scatti  biennali  del  tre  per  cento, computati sullo
stipendio iniziale del livello.
   4. Le classi e gli scatti di stipendio,  anche  se  convenzionali,
sono  conferiti  con  decorrenza  dal primo giorno del mese nel quale
matura il relativo diritto.
   5. La progressione economica ed il passaggio di livello di cui  al
presente  articolo  e  all'articolo 5 si applicano anche al personale
non di ruolo. In caso di orario di servizio a tempo pieno il servizio
precedente  ad  orario  ridotto  e'  riconosciuto,  ai   fini   della
progressione economica, in proporzione.