Art. 4. Livelli retributivi 1. Per ogni qualifica funzionale sono previsti un livello retributivo inferiore e un livello retributivo superiore, i cui importi sono fissati nell'articolo 6. 2. La progressione economica del livello retributivo inferiore si sviluppa su tre classi biennali del sei per cento, computati sullo stipendio iniziale del livello. 3. La progressione economica del livello retributivo superiore si sviluppa su scatti biennali del tre per cento, computati sullo stipendio iniziale del livello. 4. Le classi e gli scatti di stipendio, anche se convenzionali, sono conferiti con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale matura il relativo diritto. 5. La progressione economica ed il passaggio di livello di cui al presente articolo e all'articolo 5 si applicano anche al personale non di ruolo. In caso di orario di servizio a tempo pieno il servizio precedente ad orario ridotto e' riconosciuto, ai fini della progressione economica, in proporzione.