Art. 5.
          Valutazione professionale e trattamento economico
 
   1.  La  progressione  economica  nel livello inferiore e superiore
sara'  subordinata  nell'accordo   di   comparto   alla   valutazione
soddisfacente    sull'assolvimento   delle   mansioni   affidate   al
dipendente,   tenendo   conto   della   produttivita'    individuale,
dell'impegno e senso di responsabilita' dimostrati.
   2.  Nell'ambito della singola qualifica funzionale il passaggio al
livello superiore avviene dopo otto anni di servizio effettivo  nella
medesima  qualifica  funzionale  ed e' subordinato ad una valutazione
soddisfacente del competente superiore, la  quale  deve  tener  conto
della qualificazione professionale conseguita nell'arco degli anni di
servizio nel livello inferiore.
   3.  In  caso  di  valutazione  negativa  ai fini del passaggio nel
livello   superiore   e'   ammesso   ricorso   al    consiglio    per
l'organizzazione  ed il personale della Provincia o al corrispondente
organo collegiale esistente  presso  gli  enti  interessati,  la  cui
decisione  e'  definitiva,  i relativi organi, qualora mancanti, sono
definiti a livello di comparto.
   4. Il periodo  di  otto  anni  di  cui  al  comma  2  puo'  essere
abbreviato di non piu' di due anni secondo le modalita' da stabilirsi
nell'accordo di comparto, tenendo conto dei seguenti criteri:
     a)  l'abbreviazione viene concessa annualmente e nella misura di
dodici mesi;
     b) il  relativo  contingente  di  personale  non  puo'  superare
annualmente  il  25  per  cento  del personale assegnato alla singola
struttura organizzativa ed e' da concedersi  solamente  al  personale
che  dimostri  una  particolare  produttivita' individuale e senso di
responsabilita' nello svolgimento delle  mansioni  affidate  che  non
risultino gia' retribuite dallo stipendio in godimento.
   5.  Nei  bandi  di  concorso  per  l'accesso a determinati profili
professionali puo' essere previsto, d'intesa  con  le  organizzazioni
sindacali  maggiormente  rappresentative  a  livello  di  comparto, e
tenuto conto della particolare situazione del mercato di  lavoro,  il
riconoscimento  di  non piu' di due classi anticipate, da attribuirsi
in sede di nomina in ruolo. Nel periodo corrispondente  alla  o  alle
classi  anticipate  rimane esclusa l'abbreviazione della progressione
economica.