Art. 5. Valutazione professionale e trattamento economico 1. La progressione economica nel livello inferiore e superiore sara' subordinata nell'accordo di comparto alla valutazione soddisfacente sull'assolvimento delle mansioni affidate al dipendente, tenendo conto della produttivita' individuale, dell'impegno e senso di responsabilita' dimostrati. 2. Nell'ambito della singola qualifica funzionale il passaggio al livello superiore avviene dopo otto anni di servizio effettivo nella medesima qualifica funzionale ed e' subordinato ad una valutazione soddisfacente del competente superiore, la quale deve tener conto della qualificazione professionale conseguita nell'arco degli anni di servizio nel livello inferiore. 3. In caso di valutazione negativa ai fini del passaggio nel livello superiore e' ammesso ricorso al consiglio per l'organizzazione ed il personale della Provincia o al corrispondente organo collegiale esistente presso gli enti interessati, la cui decisione e' definitiva, i relativi organi, qualora mancanti, sono definiti a livello di comparto. 4. Il periodo di otto anni di cui al comma 2 puo' essere abbreviato di non piu' di due anni secondo le modalita' da stabilirsi nell'accordo di comparto, tenendo conto dei seguenti criteri: a) l'abbreviazione viene concessa annualmente e nella misura di dodici mesi; b) il relativo contingente di personale non puo' superare annualmente il 25 per cento del personale assegnato alla singola struttura organizzativa ed e' da concedersi solamente al personale che dimostri una particolare produttivita' individuale e senso di responsabilita' nello svolgimento delle mansioni affidate che non risultino gia' retribuite dallo stipendio in godimento. 5. Nei bandi di concorso per l'accesso a determinati profili professionali puo' essere previsto, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di comparto, e tenuto conto della particolare situazione del mercato di lavoro, il riconoscimento di non piu' di due classi anticipate, da attribuirsi in sede di nomina in ruolo. Nel periodo corrispondente alla o alle classi anticipate rimane esclusa l'abbreviazione della progressione economica.