Art. 7.
                     Effetti dei nuovi stipendi
 
   1. Gli aumenti degli stipendi intervenuti nel periodo contrattuale
dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1996 sono estesi anche al personale
comunque  cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di
vigenza  contrattuale,  a  condizione  che  entri   in   vigore   una
corrispondente disciplina per il personale ministeriale dello Stato.
   2.  Gli  aumenti  stipendiali  hanno effetto su tutti gli istituti
collegati con lo  stipendio  e  con  le  decorrenze  previste  per  i
relativi  aumenti.  Per il compenso per lavoro straordinario e per la
reperibilita' i relativi aumenti trovano applicazione  con  l'entrata
in vigore dei rispettivi accordi sindacali.