Art. 7. Effetti dei nuovi stipendi 1. Gli aumenti degli stipendi intervenuti nel periodo contrattuale dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1996 sono estesi anche al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale, a condizione che entri in vigore una corrispondente disciplina per il personale ministeriale dello Stato. 2. Gli aumenti stipendiali hanno effetto su tutti gli istituti collegati con lo stipendio e con le decorrenze previste per i relativi aumenti. Per il compenso per lavoro straordinario e per la reperibilita' i relativi aumenti trovano applicazione con l'entrata in vigore dei rispettivi accordi sindacali.