Art. 8. Altri elementi retributivi 1. Negli accordi di comparto possono essere previsti per mansioni, o maggiore responsabilita' o rischio o carichi di lavoro, non gia' retribuiti attraverso gli stipendi di cui all'articolo 6, le seguenti indennita' o compensi per mansioni o maggiore responsabilita', rischio o carichi di lavoro: a) un'indennita' di coordinamento, nella misura massima del 30 per cento dello stipendio mensile iniziale del livello inferiore della qualifica di appartenenza; b) un'indennita' di istituto o un premio di produttivita' nella misura massima del 40 per cento dello stipendio mensile iniziale nel livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza; c) un compenso orario per il servizio di reperibilita', nella misura massima del 15 per cento del compenso per lavoro straordinario; d) compensi per particolari servizi di turno, per lavoro festivo o notturno nella misura massima del 30 per cento del compenso per lavoro straordinario. 2. L'indennita' di coordinamento puo' essere corrisposta al personale cui vengono affidati il coordinamento e la sorveglianza di un numero di dipendenti da determinare nell'accordo di comparto. L'indennita' e' gradualmente trasformata in assegno personale pensionabile quale distinto elemento fisso e continuativo di retribuzione. La trasformazione avviene con cadenza annuale e, per ogni anno di godimento dell'indennita', nella misura del cinque per cento. Tale assegno segue le variazioni della relativa indennita' di coordinamento. 3. L'indennita' di istituto e il premio di produttivita' possono essere previsti per maggior carico di lavoro o di rischio, collaudi di opere, direzione di lavoro e per altre attivita' professionali connesse con i compiti istituzionali. La relativa indennita' viene ragguagliata alle effettive prestazioni e responsabilita' connesse. 4. Il personale assegnato a servizi nelle localita' ladine e ad uffici o servizi che svolgono funzioni esclusivamente o prevalentemente nell'interesse delle popolazioni ladine, anche con sede fuori delle suddette localita', nonche' alla ripartizione intendenza scolastica ladina, percepisce un'indennita' mensile pensionabile per l'uso della lingua ladina, che e' assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio, compresa la relativa progressione, riduzione, sospensione o ritardo. Essa ha, inoltre, effetto sulla tredicesima mensilita' e su ogni altro istituto collegato allo stipendio. L'indennita' spetta nella misura dell'undici per cento sullo stipendio mensile spettante ai sensi dell'articolo 4. Eventuali ulteriori servizi che svolgano funzioni esclusivamente o prevalentemente nell'interesse delle popolazioni ladine, con sede fuori delle suddette localita', sono individuate dalla Giunta provinciale, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di comparto.