Art. 8.
                     Altri elementi retributivi
 
   1. Negli accordi di comparto possono essere previsti per mansioni,
o  maggiore  responsabilita'  o rischio o carichi di lavoro, non gia'
retribuiti attraverso gli stipendi di cui all'articolo 6, le seguenti
indennita'  o  compensi  per  mansioni  o  maggiore  responsabilita',
rischio o carichi di lavoro:
     a)  un'indennita'  di coordinamento, nella misura massima del 30
per cento dello stipendio  mensile  iniziale  del  livello  inferiore
della qualifica di appartenenza;
     b)  un'indennita' di istituto o un premio di produttivita' nella
misura massima del 40 per cento dello stipendio mensile iniziale  nel
livello   retributivo   inferiore   della   qualifica  funzionale  di
appartenenza;
     c) un compenso orario per il servizio  di  reperibilita',  nella
misura   massima   del   15   per   cento  del  compenso  per  lavoro
straordinario;
     d) compensi per particolari servizi di turno, per lavoro festivo
o notturno nella misura massima del 30 per  cento  del  compenso  per
lavoro straordinario.
   2.  L'indennita'  di  coordinamento  puo'  essere  corrisposta  al
personale cui vengono affidati il coordinamento e la sorveglianza  di
un  numero  di  dipendenti  da  determinare nell'accordo di comparto.
L'indennita'  e'  gradualmente  trasformata  in   assegno   personale
pensionabile   quale   distinto  elemento  fisso  e  continuativo  di
retribuzione. La trasformazione avviene con cadenza  annuale  e,  per
ogni  anno  di godimento dell'indennita', nella misura del cinque per
cento. Tale assegno segue le variazioni della relativa indennita'  di
coordinamento.
   3.  L'indennita'  di istituto e il premio di produttivita' possono
essere previsti per maggior carico di lavoro o di  rischio,  collaudi
di  opere,  direzione  di  lavoro e per altre attivita' professionali
connesse con i compiti istituzionali. La  relativa  indennita'  viene
ragguagliata alle effettive prestazioni e responsabilita' connesse.
   4.  Il  personale  assegnato a servizi nelle localita' ladine e ad
uffici   o   servizi   che   svolgono   funzioni   esclusivamente   o
prevalentemente  nell'interesse  delle  popolazioni ladine, anche con
sede  fuori  delle  suddette  localita',  nonche'  alla  ripartizione
intendenza   scolastica   ladina,  percepisce  un'indennita'  mensile
pensionabile per l'uso della lingua ladina, che  e'  assoggettata  ad
ogni  effetto  alla  medesima disciplina dello stipendio, compresa la
relativa progressione, riduzione, sospensione  o  ritardo.  Essa  ha,
inoltre,  effetto  sulla  tredicesima  mensilita'  e  su  ogni  altro
istituto collegato allo stipendio. L'indennita' spetta  nella  misura
dell'undici  per  cento  sullo  stipendio  mensile spettante ai sensi
dell'articolo 4. Eventuali ulteriori servizi  che  svolgano  funzioni
esclusivamente  o  prevalentemente  nell'interesse  delle popolazioni
ladine, con sede fuori delle  suddette  localita',  sono  individuate
dalla  Giunta  provinciale,  d'intesa con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello di comparto.