Art. 9. Ascrizione dei profili professionali alle qualifiche funzionali e inquadramento nelle stesse 1. I profili professionali del personale della Provincia e della Radiotelevisione azienda speciale della provincia di Bolzano (RAS) sono ascritti alle qualifiche funzionali di cui all'articolo 2 della legge provinciale n. 36 del 1992 secondo l'allegato 1. 2. I profili professionali del personale dell'istituto per l'edilizia abitativa agevolata della provincia di Bolzano sono ascritti alle qualifiche funzionali di cui all'articolo 2 della legge provinciale n. 36 del 1992 secondo l'allegato 2. 3. Il personale e' inquadrato, con decorrenza dal 1XX febbraio 1994, nelle qualifiche funzionali cui risultino ascritti i profili professionali di appartenenza ai sensi dei commi 1 e 2. 4. Il personale non inquadrato in alcun profilo professionale per mancanza dello stesso e inquadrato nella qualifica funzionale corrispondente alla qualifica rivestita secondo l'allegato 3. 5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche per i casi in cui manchi l'ascrizione di cui all'allegato 3. 6. Al personale di pulizia ed alberghiero sono estesi l'assetto retributivo e gli stipendi di cui al presente regolamento. Esso e' inquadrato ai sensi del presente articolo nei livelli retributivi corrispondenti alle qualifiche funzionali cui risultino ascritti i profili professionali del personale provinciale svolgente identiche o analoghe mansioni, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di comparto. 7. L'inquadramento nei profili professionali del personale comunale e dei consorzi comunali, compreso i segretari, nonche' del personale delle Comunita' comprensoriali viene disciplinato nell'accordo di comparto.