Art. 9.
   Ascrizione dei profili professionali alle qualifiche funzionali
                    e inquadramento nelle stesse
 
   1.  I  profili professionali del personale della Provincia e della
Radiotelevisione azienda speciale della provincia  di  Bolzano  (RAS)
sono  ascritti alle qualifiche funzionali di cui all'articolo 2 della
legge provinciale n. 36 del 1992 secondo l'allegato 1.
   2.  I  profili  professionali  del  personale  dell'istituto   per
l'edilizia  abitativa  agevolata  della  provincia  di  Bolzano  sono
ascritti alle qualifiche funzionali di cui all'articolo 2 della legge
provinciale n. 36 del 1992 secondo l'allegato 2.
   3. Il personale e' inquadrato, con  decorrenza  dal  1XX  febbraio
1994,  nelle  qualifiche  funzionali cui risultino ascritti i profili
professionali di appartenenza ai sensi dei commi 1 e 2.
   4. Il personale non inquadrato in alcun profilo professionale  per
mancanza   dello  stesso  e  inquadrato  nella  qualifica  funzionale
corrispondente alla qualifica rivestita secondo l'allegato 3.
   5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche per  i  casi  in
cui manchi l'ascrizione di cui all'allegato 3.
   6.  Al  personale  di pulizia ed alberghiero sono estesi l'assetto
retributivo e gli stipendi di cui al presente  regolamento.  Esso  e'
inquadrato  ai  sensi  del  presente articolo nei livelli retributivi
corrispondenti alle qualifiche funzionali cui  risultino  ascritti  i
profili professionali del personale provinciale svolgente identiche o
analoghe   mansioni,   d'intesa   con   le  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative a livello di comparto.
   7.  L'inquadramento  nei  profili  professionali   del   personale
comunale  e  dei consorzi comunali, compreso i segretari, nonche' del
personale   delle   Comunita'   comprensoriali   viene   disciplinato
nell'accordo di comparto.