Art. 2.
 
   1. Le autorizzazioni al transito dei veicoli a motore sulle strade
forestali  non  adibite  all'esclusivo  servizio  del  bosco  di  cui
all'articolo 6, comma 5, della legge sono accordate dal  proprietario
o  dal titolare della gestione delle strade o dal soggetto incaricato
ai sensi dell'articolo  6  del  presente  regolamento,  su  richiesta
dell'interessato, il quale deve dichiarare:
     a) le proprie generalita' e residenza;
     b) le ragioni per cui chiede l'accesso alla strada;
     e) la denominazione della strada o delle strade da percorrere;
     d)  l'arco  temporale riferibile al fabbisogno di utilizzo della
strada:
     e) gli estremi di identificazione del veicolo da autorizzare.