Art. 2. 1. Le autorizzazioni al transito dei veicoli a motore sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco di cui all'articolo 6, comma 5, della legge sono accordate dal proprietario o dal titolare della gestione delle strade o dal soggetto incaricato ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento, su richiesta dell'interessato, il quale deve dichiarare: a) le proprie generalita' e residenza; b) le ragioni per cui chiede l'accesso alla strada; e) la denominazione della strada o delle strade da percorrere; d) l'arco temporale riferibile al fabbisogno di utilizzo della strada: e) gli estremi di identificazione del veicolo da autorizzare.