Art. 3.
 
   1. Il rilascio dell'autorizzazione e'  subordinato  alla  verifica
della  sussistenza  delle  condizioni di cui all'articolo 1, comma 1,
nonche' all'osservanza degli eventuali criteri determinati  ai  sensi
del comma 4.
   2.  Il  periodo  di validita' dell'autorizzazione e' limitato alle
necessita' temporali d'uso dichiarate e non puo'  superare,  in  ogni
caso, l'anno solare.
   3.   Per  esigenze  connesse  all'effettuazione  di  sagre,  feste
campestri e altre manifestazioni di  carattere  sociale  o  culturale
puo'   essere   autorizzata   la  libera  circolazione  sulla  strada
interessata  per  il  Periodo  di  tempo  strettamente   nXXrio,   in
osservanza dei criteri stabiliti dall'anicolo 1, comma 1, lettera c).
In  tal  caso  l'autorizazione  alla  libera circolazione dei veicoli
viene preventivamente comunicata dai soggetti di cui al comma 4  alla
stazione forestale competente per territorio.
   4.  Al  fine  di  garantire  un ordinato utilizzo della viabilita'
forestale  non  adibita  ad  esclusivo   servizio   del   bosco,   il
proprietario,  il titolare della gestione o il soggetto incaricato ai
sensi  dell'articolo  6,  possono  stabilire  ulteriori   criteri   e
modalita'  per  il  rilascio  delle autorizzazioni al transito, anche
determinando  tipologie   dei   permessi   ed   il   loro   eventuale
contingentamento,  in  osservanza  dei  principi  e  delle  finalita'
richiamati all'articolo 1, comma 1.