Art. 3. 1. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' all'osservanza degli eventuali criteri determinati ai sensi del comma 4. 2. Il periodo di validita' dell'autorizzazione e' limitato alle necessita' temporali d'uso dichiarate e non puo' superare, in ogni caso, l'anno solare. 3. Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri e altre manifestazioni di carattere sociale o culturale puo' essere autorizzata la libera circolazione sulla strada interessata per il Periodo di tempo strettamente nXXrio, in osservanza dei criteri stabiliti dall'anicolo 1, comma 1, lettera c). In tal caso l'autorizazione alla libera circolazione dei veicoli viene preventivamente comunicata dai soggetti di cui al comma 4 alla stazione forestale competente per territorio. 4. Al fine di garantire un ordinato utilizzo della viabilita' forestale non adibita ad esclusivo servizio del bosco, il proprietario, il titolare della gestione o il soggetto incaricato ai sensi dell'articolo 6, possono stabilire ulteriori criteri e modalita' per il rilascio delle autorizzazioni al transito, anche determinando tipologie dei permessi ed il loro eventuale contingentamento, in osservanza dei principi e delle finalita' richiamati all'articolo 1, comma 1.