Art. 4. 1. Le autorizzazioni sono rilasciate mediante appositi moduli conformi al modello allegato al presente regolamento, con emissione di contrassegno, vidimato dal proprietario o gestore della strada, da collocarsi in maniera ben visibile sul veicolo. 2. Il contrassegno deve riportare, in modo chiaro e leggibile, il tipo e numero di targa del veicolo o altro elemento di identificazione per veicoli sprovvisti di targa, il periodo di validita', il/i percorso/i concesso/i. 3. L'inosservanza della disciplina stabilita dai commi 1 e 2 compona la nullita' dell'autorizzazione emessa.