Art. 4.
 
   1.  Le  autorizzazioni  sono  rilasciate  mediante appositi moduli
conformi al modello allegato al presente regolamento,  con  emissione
di contrassegno, vidimato dal proprietario o gestore della strada, da
collocarsi in maniera ben visibile sul veicolo.
   2.  Il contrassegno deve riportare, in modo chiaro e leggibile, il
tipo  e  numero  di  targa  del   veicolo   o   altro   elemento   di
identificazione  per  veicoli  sprovvisti  di  targa,  il  periodo di
validita', il/i percorso/i concesso/i.
   3. L'inosservanza della disciplina  stabilita  dai  commi  1  e  2
compona la nullita' dell'autorizzazione emessa.