Art. 5.
 
   1.  La  matrice  riportante  gli  estremi delle autorizzazioni, da
compilarsi contestualmente al rilascio del contrassegno, deve  essere
conservata  presso  le  sedi  dei comuni o degli altri enti preposti.
Tale documento potra' essere consultato, per i  necessari  riscontri,
da  parte  degli  organi incaricati della vigilanza sull'applicazione
della legge.