Art. 8. 1. Il presente regolamento si applica anche per la circolazione dei veicoli a motore sulle strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco all'interno dei parchi, fino a quando non sara' diversamente disposto ai sensi della disciplina sull'ordinamento dei parchi naturali. Trento, 24 giugno 1994 Il Presidente della Giunta provinciale ANDREOTTI Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1994 Registro n. 3, foglio n. 68 - RAELI ---------- (Omissis).