Art. 8.
 
   1. Il presente regolamento si applica anche  per  la  circolazione
dei  veicoli a motore sulle strade forestali non adibite ad esclusivo
servizio del bosco all'interno dei parchi, fino a  quando  non  sara'
diversamente  disposto ai sensi della disciplina sull'ordinamento dei
parchi naturali.
    Trento, 24 giugno 1994
                             Il Presidente della Giunta provinciale
                                             ANDREOTTI
 
Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1994
Registro n. 3, foglio n. 68 - RAELI
                             ----------
   (Omissis).