Art. 10. Norme transitorie 1. Il Presidente della Giunta regionale provvede a costituire il C.C.R.T. entro 45 giorni dall'entrata invigore della presente legge. 2. Fino all'insediamento del C.C.R.T., le funzioni previste dalla presente legge sono svolte dalle attuali commissioni gia' previste dalla legge regionale 9 maggio 1977, n. 20 e dalla legge regionale 4 marzo 1980, n. 14. 3. I componenti del C.C.RT., nominati in sede di prima applicazione della presente legge, possono essere rinominati anche nella successiva legiXXslatura, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3.