Art. 10.
                          Norme transitorie
 
   1. Il Presidente della Giunta regionale provvede a  costituire  il
C.C.R.T. entro 45 giorni dall'entrata invigore della presente legge.
   2.  Fino all'insediamento del C.C.R.T., le funzioni previste dalla
presente legge sono svolte dalle attuali  commissioni  gia'  previste
dalla  legge regionale 9 maggio 1977, n. 20 e dalla legge regionale 4
marzo 1980, n. 14.
   3.  I  componenti  del  C.C.RT.,  nominati  in   sede   di   prima
applicazione  della  presente  legge, possono essere rinominati anche
nella  successiva  legiXXslatura,  in  deroga  a   quanto   stabilito
dall'articolo 4, comma 3.