Art. 11.
                         (Norma finanziaria)
 
   1.  Al  finanziamento  dell'onere  relativo  al  funzionamento del
Comitato consultivo regionale per il territorio, di cui alla presente
legge, si fara' fronte con quota  dello  stanziamento  dell'esistente
capitolo  560  dello  stato  di  previsione  della  spesa di bilancio
regionale 1994, bilancio pluriennale 1061081.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.
    Perugia, 26 luglio 1994
 
                               CARNIER