Art. 11. (Norma finanziaria) 1. Al finanziamento dell'onere relativo al funzionamento del Comitato consultivo regionale per il territorio, di cui alla presente legge, si fara' fronte con quota dello stanziamento dell'esistente capitolo 560 dello stato di previsione della spesa di bilancio regionale 1994, bilancio pluriennale 1061081. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria. Perugia, 26 luglio 1994 CARNIER