Art. 2.
               Competenze ed attribuzioni del C.C.R.T.
 
   1. Il C.C.R.T. esprime pareri in via  esclusiva  al  Consiglio  ed
alla  Giunta  regionale, ai sensi della legge urbanistica vigente, in
materia di pianificazione  territoriale  e  paesistica,  urbanistica,
beni  ambientali  e  parchi, edilizia ed opere pubbliche di interesse
regionale.
   2. Il C.C.R.T. esercita le funzioni di tutela dei beni ambientali,
di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
   3. Il Consiglio e la Giunta regionale possono avvalersi del parere
del C.C.R.T. anche per materie non espressamente previste ai commi  1
e 2.
   4. Il C.C.R.T. esprime pareri agli enti locali che lo richiedano e
ad altri soggetti eventualmente indicati dalla legge.