Art. 2. Competenze ed attribuzioni del C.C.R.T. 1. Il C.C.R.T. esprime pareri in via esclusiva al Consiglio ed alla Giunta regionale, ai sensi della legge urbanistica vigente, in materia di pianificazione territoriale e paesistica, urbanistica, beni ambientali e parchi, edilizia ed opere pubbliche di interesse regionale. 2. Il C.C.R.T. esercita le funzioni di tutela dei beni ambientali, di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. 3. Il Consiglio e la Giunta regionale possono avvalersi del parere del C.C.R.T. anche per materie non espressamente previste ai commi 1 e 2. 4. Il C.C.R.T. esprime pareri agli enti locali che lo richiedano e ad altri soggetti eventualmente indicati dalla legge.