Art. 3.
          Composizione del C.C.R.T. e nomina dei componenti
 
   1.  Il  C.C.R.T.  e'  costituito  con decreto del Presidente della
Giunta regionale e si compone dei seguenti 11 membri:
     a)  cinque  docenti  universitari  esperti  in:   pianificazione
territoriale  ed  urbanistica, economia, storia dell'arte, ecologia e
scienze  ambientali,  diritto   urbanistico.   Ciascuno   e'   scelto
nell'ambito  di  una terna di nominativi indicati dall'Universita' di
Perugia. Qualora tali esperti non siano ivi presenti  possono  essere
richiesti ad altre Universita';
     b)  due  architetti,  scelti  nell'ambito di due terne, indicate
dagli ordini professionali provinciali di appartenenza;
     c) due ingegneri, scelti  nell'ambito  di  due  terne,  indicate
dagli ordini professionali provinciali di appartenenza;
     d)  un  geologo,  scelto  nell'ambito  di  una  terna,  indicata
dall'ordine professionale regionale di appartenenza;
     e)  un  agronomo,  esperto   anche   in   forestazione,   scelto
nell'ambito   di  una  terna,  indicata  dagli  ordini  professionali
provinciali di appartenenza.
   2. Il C.C.R.T. elegge nel proprio seno il presidente.
   3.  I  membri di cui al comma 1, esperti nelle materie proprie del
C.C.R.T. di cui all'art. 2, sono designati dalla Giunta regionale  in
modo  da  garantire la pluralita' delle specializzazioni scientifiche
sulla base dei curricula proposti. E garantita altresi',  all'interno
del  C.C.R.T., la presenza di esperti nelle discipline geotecniche ed
impiantistiche.
   4. Le terne dei nominativi di cui al comma 1 sono richieste  dalla
Giunta  regionale  entro  20  giorni  dal  suo  insediamento e devono
pervenire entro i successivi  20  giorni.  Decorso  inutilmente  tale
termine,  alle  designazioni  provvede  il  Presidente  della  Giunta
regionale.
   5. Per quanto non disposto espressamente dalla presente legge,  si
fa  rinvio  alla  normativa  in  materia  di designazione e nomine di
competenza regionale.
   6. Nei casi in  cui  il  C.C.R.T.  esercita  le  funzioni  di  cui
all'art.  2  della  legge 29 giugno 1939, n. 1497, esso e' integrato,
con diritto di voto, dal sindaco e dal  presidente  della  Provincia,
nelle  cui  competenze  territoriali  ricade  la proposta di vincolo,
nonche'  dal  Soprintendente  regionale  per   i   beni   ambientali,
architettonici e storico artistici e dal Soprintendente regionale per
i beni archeologici, o da un loro delegato.
   7.  Nei  casi  in cui il C.C.R.T. esercita le funzioni di cui alla
legge 6 dicembre 1991, n. 394,  esso  e'  integrato  da  due  docenti
universitari  esperti  in  antropologia  culturale,  flora  e  fauna.
Ciascuno di essi e' scelto con i criteri e le  modalita'  di  cui  al
comma 1, punto a).
   8.  Restano  in vigore le disposizioni di cui alla legge regionale
27 dicembre 1983, n. 50.
   9. Sono invitati  alle  sedute  del  C.C.R.T.  per  l'esame  degli
strumenti  urbanistici,  senza  diritto  di  voto, i componenti della
competente commissione consiliare permanente della Regione.
   10. Le funzioni di segretario  del  C.C.R.T.  sono  svolte  da  un
dipendente regionale di livello non inferiore all'ottavo, individuato
dalla  Giunta regionale fra i dipendenti in servizio presso l'ufficio
competente.