Art. 3. Composizione del C.C.R.T. e nomina dei componenti 1. Il C.C.R.T. e' costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e si compone dei seguenti 11 membri: a) cinque docenti universitari esperti in: pianificazione territoriale ed urbanistica, economia, storia dell'arte, ecologia e scienze ambientali, diritto urbanistico. Ciascuno e' scelto nell'ambito di una terna di nominativi indicati dall'Universita' di Perugia. Qualora tali esperti non siano ivi presenti possono essere richiesti ad altre Universita'; b) due architetti, scelti nell'ambito di due terne, indicate dagli ordini professionali provinciali di appartenenza; c) due ingegneri, scelti nell'ambito di due terne, indicate dagli ordini professionali provinciali di appartenenza; d) un geologo, scelto nell'ambito di una terna, indicata dall'ordine professionale regionale di appartenenza; e) un agronomo, esperto anche in forestazione, scelto nell'ambito di una terna, indicata dagli ordini professionali provinciali di appartenenza. 2. Il C.C.R.T. elegge nel proprio seno il presidente. 3. I membri di cui al comma 1, esperti nelle materie proprie del C.C.R.T. di cui all'art. 2, sono designati dalla Giunta regionale in modo da garantire la pluralita' delle specializzazioni scientifiche sulla base dei curricula proposti. E garantita altresi', all'interno del C.C.R.T., la presenza di esperti nelle discipline geotecniche ed impiantistiche. 4. Le terne dei nominativi di cui al comma 1 sono richieste dalla Giunta regionale entro 20 giorni dal suo insediamento e devono pervenire entro i successivi 20 giorni. Decorso inutilmente tale termine, alle designazioni provvede il Presidente della Giunta regionale. 5. Per quanto non disposto espressamente dalla presente legge, si fa rinvio alla normativa in materia di designazione e nomine di competenza regionale. 6. Nei casi in cui il C.C.R.T. esercita le funzioni di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, esso e' integrato, con diritto di voto, dal sindaco e dal presidente della Provincia, nelle cui competenze territoriali ricade la proposta di vincolo, nonche' dal Soprintendente regionale per i beni ambientali, architettonici e storico artistici e dal Soprintendente regionale per i beni archeologici, o da un loro delegato. 7. Nei casi in cui il C.C.R.T. esercita le funzioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, esso e' integrato da due docenti universitari esperti in antropologia culturale, flora e fauna. Ciascuno di essi e' scelto con i criteri e le modalita' di cui al comma 1, punto a). 8. Restano in vigore le disposizioni di cui alla legge regionale 27 dicembre 1983, n. 50. 9. Sono invitati alle sedute del C.C.R.T. per l'esame degli strumenti urbanistici, senza diritto di voto, i componenti della competente commissione consiliare permanente della Regione. 10. Le funzioni di segretario del C.C.R.T. sono svolte da un dipendente regionale di livello non inferiore all'ottavo, individuato dalla Giunta regionale fra i dipendenti in servizio presso l'ufficio competente.