Art. 7.
                          Incompatibilita'
 
   1. I componenti del C.C.R.T. hanno l'obbligo  di  non  presenziare
alla  discussione  e  votazione  delle questioni poste all'ordine del
giorno, per le quali abbiano un interesse personale o  professionale,
dichiarando tempestivamente tale circostanza.
   2. Nell'ipotesi di non ottemperanza all'obbligo di cui al comma 1,
la  Giunta  regionale  dichiara  la  decadenza  all'incarico e la non
validita' della votazione.
   3. Per le altre eventuali cause di incompatibilita' si rinvia alla
normativa  di  disciplina  delle  designazioni  e  delle  nomine   di
competenza regionale.