Art. 7. Incompatibilita' 1. I componenti del C.C.R.T. hanno l'obbligo di non presenziare alla discussione e votazione delle questioni poste all'ordine del giorno, per le quali abbiano un interesse personale o professionale, dichiarando tempestivamente tale circostanza. 2. Nell'ipotesi di non ottemperanza all'obbligo di cui al comma 1, la Giunta regionale dichiara la decadenza all'incarico e la non validita' della votazione. 3. Per le altre eventuali cause di incompatibilita' si rinvia alla normativa di disciplina delle designazioni e delle nomine di competenza regionale.