Art. 9. A b r o g a z i o n e 1. Sono abrogati la legge regionale 9 maggio 1977, n. 20, nonche' l'articolo 3 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14. 2. Nelle vigenti leggi della Regione dell'Umbria, alla dizione "Commissione regionale tecnico-amministrativa di cui alla legge regionale 9 maggio 1977, n. 20", ovvero "Commissioni provinciali di cui alla legge regionale 4 marzo 1980, n. 14", e' sostituita quella di "Comitato consultivo regionale per il territorio", di cui alla presente legge.