Art. 9.
                        A b r o g a z i o n e
 
   1. Sono abrogati la legge regionale 9 maggio 1977, n. 20,  nonche'
l'articolo 3 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14.
   2.  Nelle  vigenti  leggi  della Regione dell'Umbria, alla dizione
"Commissione  regionale  tecnico-amministrativa  di  cui  alla  legge
regionale  9  maggio 1977, n. 20", ovvero "Commissioni provinciali di
cui alla legge regionale 4 marzo 1980, n. 14", e'  sostituita  quella
di  "Comitato  consultivo  regionale  per il territorio", di cui alla
presente legge.