Art. 11.
                     Destinatari dei contributi
 
   1.  Possono  usufruire dei contributi previsti dall'articolo 10 le
cooperative sociali ed i consorzi iscritti all'albo regionale di  cui
all'articolo  5 nonche' i consorzi fidi nei limiti previsti dal comma
3 dell'articolo 10.
   2. I contributi  possono  essere  assegnati  anche  a  cooperative
sociali  e  consorzi  che  usufruiscono  di altri benefici nazionali,
regionali e locali, purche' riferiti a tipologie di spesa diverse  da
quelle previste dalla presente legge.
   3.  Nella  determinazione  dei  criteri  di cui all'articolo 13 la
Giunta regionale considera l'entita' dei contributi di cui al comma 2
del presente articolo  dichiarati  attraverso  autocertificazione  da
allegare alla domanda.