Art. 11. Destinatari dei contributi 1. Possono usufruire dei contributi previsti dall'articolo 10 le cooperative sociali ed i consorzi iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 5 nonche' i consorzi fidi nei limiti previsti dal comma 3 dell'articolo 10. 2. I contributi possono essere assegnati anche a cooperative sociali e consorzi che usufruiscono di altri benefici nazionali, regionali e locali, purche' riferiti a tipologie di spesa diverse da quelle previste dalla presente legge. 3. Nella determinazione dei criteri di cui all'articolo 13 la Giunta regionale considera l'entita' dei contributi di cui al comma 2 del presente articolo dichiarati attraverso autocertificazione da allegare alla domanda.