Art. 12. Presentazione delle domande 1. Le domande, rivolte ad ottenere i contributi previsti dall'articolo 10, sono presentate alla Giunta regionale, entro il termine di decadenza del 31 marzo di ogni anno corredate dalla autocertificazione di cui al comma 3 dell'articolo 11 e per i contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'aticolo 10 anche dai programmi di investimento.