Art. 12.
                     Presentazione delle domande
 
   1.   Le   domande,  rivolte  ad  ottenere  i  contributi  previsti
dall'articolo 10, sono presentate alla  Giunta  regionale,  entro  il
termine  di  decadenza  del  31  marzo  di  ogni anno corredate dalla
autocertificazione di cui  al  comma  3  dell'articolo  11  e  per  i
contributi  di  cui  alle lettere b) e c) del comma 2 dell'aticolo 10
anche dai programmi di investimento.