Art. 13.
                      Erogazione dei contributi
 
   1. La Giunta regionale, entro il mese di  gennaio  di  ogni  anno,
sulla  base  delle  disponibilita'  assegnate  dal bilancio regionale
stabilisce le priorita' tra gli interventi indicati nell'articolo  10
ed i criteri di assegnazione.
   2.   Il   contributo  regionale  puo'  essere  erogato  anche  con
anticipazioni non superiori alla misura complessiva del cinquanta per
cento. Il  saldo  e'  erogato  soltanto  dopo  la  presentazione  del
rendiconto.
   3.  Per  importi  inferiore  a lire tre milioni la rendicontazione
puo' essere sostituita  da  una  relazione  sottoscritta  dal  legale
rappresentante  della  cooperativa  sociale  o  consorzio  attestante
l'utilizzo del contributo  secondo  le  finalita'  per  le  quali  e'
assegnato.