Art. 13. Erogazione dei contributi 1. La Giunta regionale, entro il mese di gennaio di ogni anno, sulla base delle disponibilita' assegnate dal bilancio regionale stabilisce le priorita' tra gli interventi indicati nell'articolo 10 ed i criteri di assegnazione. 2. Il contributo regionale puo' essere erogato anche con anticipazioni non superiori alla misura complessiva del cinquanta per cento. Il saldo e' erogato soltanto dopo la presentazione del rendiconto. 3. Per importi inferiore a lire tre milioni la rendicontazione puo' essere sostituita da una relazione sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa sociale o consorzio attestante l'utilizzo del contributo secondo le finalita' per le quali e' assegnato.