Art. 14.
       Criteri preferenziali per la stipula delle convenzioni
 
   1.  In presenza di piu' cooperative sociali di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b), o  consorzi  operanti  nel  medesimo  ambito  di
attivita',  ferma  restando la garanzia della qualita' del servizio e
della economicita' di gestione, nella stipula  delle  convenzioni  di
cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, per
la  fornitura  di  beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed
educativi sono criteri preferenziali in particolare i seguenti:
     a)  legami  con  l'ambito  territoriale  di competenza dell'ente
interessato a contrarre la convenzione;
     b) consistenza numerica degli inserimenti lavorativi operati;
     c)   ininterrotta   iscrizione   all'albo   regionale   di   cui
all'articolo 5.