Art. 14. Criteri preferenziali per la stipula delle convenzioni 1. In presenza di piu' cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o consorzi operanti nel medesimo ambito di attivita', ferma restando la garanzia della qualita' del servizio e della economicita' di gestione, nella stipula delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi sono criteri preferenziali in particolare i seguenti: a) legami con l'ambito territoriale di competenza dell'ente interessato a contrarre la convenzione; b) consistenza numerica degli inserimenti lavorativi operati; c) ininterrotta iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 5.