Art. 16
                     Convenzioni per la gestione
               dei servizi socio-sanitari ed educativi
 
  1.  La  Giunta  regionale,  con  lo  stesso  provvedimenti  di  cui
all'articolo  15,  comma  1,  disciplina,  uniformandoli  ai medesimi
criteri anche in relazione alle previsioni  di  cui  all'articolo  5,
comma  1  della  legge  8  novembre  1991,  n. 381, i rapporti tra la
pubblica amministrazione, le cooperative sociali di cui  all'articolo
1, comma 1, lettera a) della stessa legge 8 novembre 1991, n. 381, le
organizzazioni  di  volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.
266, e alla legge regionale 30 agosto 1993, n.  40,  le  Ipab,  altri
enti  pubblici,  gli  enti privati di cui all'articolo 20 della legge
regionale 15 dicembre 1982, n. 55, in  ordine  all'affidamento  della
gestione  dei  servizi socio-sanitari ed educativi, di cui alla legge
regionale 15 dicembre  1982,  n.  55,  ed  alle  leggi  regionali  di
programmazione  socio-sanitaria  nonche'  alle  successive  leggi  di
modificazione e di integrazione.
   2.  La  Giunta  regionale,  sentita  la   competente   Commissione
consiliare,  definisce  con  il  provvedimento  di  cui al comma 1, i
seguenti contenuti operativi ai quali debbono  conformarsi  gli  atti
applicativi  degli  enti  territoriali  e  delle unita' locali socio-
sanitarie:
     a)  criteri  per  la  costituzione  degli  elenchi  di  soggetti
pubblici  e  privati,  senza  scopo  di lucro, interessati e idonei a
gestire i servizi;
     b) convenzioni tipo, di cui alla  legge  regionale  15  dicembre
1982, n. 55, articolo 20;
     c) procedure e criteri di scelta dell'organismo da convenzionare
secondo le seguenti priorita':
     1) rapporti qualita'-costo del progetto del servizio;
     2) requisiti e condizioni qualitative dell'organismo;
     3)   corrispondenza   dell'organizzazione   del   servizio  alle
caratteristiche socio-culturali dell'area di intervento.