Art. 16 Convenzioni per la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi 1. La Giunta regionale, con lo stesso provvedimenti di cui all'articolo 15, comma 1, disciplina, uniformandoli ai medesimi criteri anche in relazione alle previsioni di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, i rapporti tra la pubblica amministrazione, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della stessa legge 8 novembre 1991, n. 381, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 40, le Ipab, altri enti pubblici, gli enti privati di cui all'articolo 20 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, in ordine all'affidamento della gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, ed alle leggi regionali di programmazione socio-sanitaria nonche' alle successive leggi di modificazione e di integrazione. 2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce con il provvedimento di cui al comma 1, i seguenti contenuti operativi ai quali debbono conformarsi gli atti applicativi degli enti territoriali e delle unita' locali socio- sanitarie: a) criteri per la costituzione degli elenchi di soggetti pubblici e privati, senza scopo di lucro, interessati e idonei a gestire i servizi; b) convenzioni tipo, di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, articolo 20; c) procedure e criteri di scelta dell'organismo da convenzionare secondo le seguenti priorita': 1) rapporti qualita'-costo del progetto del servizio; 2) requisiti e condizioni qualitative dell'organismo; 3) corrispondenza dell'organizzazione del servizio alle caratteristiche socio-culturali dell'area di intervento.