Art. 17. Commissione consultiva regionale sulla cooperazione sociale 1. E' istituita la commissione consultiva regionale sulla cooperazione sociale. 2. La commissione e' presieduta e convocata dall'assessore regionale competente per materia o da un suo delegato ed e' composta: a) dal dirigente del dipartimento per i servizi sociali; b) dal dirigente del dipartimento per i problemi del lavoro; c) dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione; d) da tre rappresentanti delle associazioni di cooperative maggiormente rappresentative in ambito regionale, indicati dai rispettivi organi regionali e designati d'intesa dalle medesime associazioni; e) da un rappresentante dell'Anci. 3. I componenti della commissione di cui al comma 2 possono farsi sostituire da altro rappresentante a tal fine, di volta in volta, espressamente delegato. 4. La segreteria della commissione e' assicurata da un funzionario regionale.