Art. 17.
                  Commissione consultiva regionale
                     sulla cooperazione sociale
 
   1.  E'  istituita  la  commissione  consultiva   regionale   sulla
cooperazione sociale.
   2.   La  commissione  e'  presieduta  e  convocata  dall'assessore
regionale competente per materia o da un suo delegato ed e' composta:
     a) dal dirigente del dipartimento per i servizi sociali;
     b) dal dirigente del dipartimento per i problemi del lavoro;
     c) dal direttore  dell'ufficio  regionale  del  lavoro  e  della
massima occupazione;
     d)  da  tre  rappresentanti  delle  associazioni  di cooperative
maggiormente  rappresentative  in  ambito  regionale,  indicati   dai
rispettivi  organi  regionali  e  designati  d'intesa  dalle medesime
associazioni;
     e) da un rappresentante dell'Anci.
   3. I componenti della commissione di cui al comma 2 possono  farsi
sostituire  da  altro  rappresentante  a tal fine, di volta in volta,
espressamente delegato.
   4. La segreteria della commissione e' assicurata da un funzionario
regionale.