Art. 21. A b r o g a z i o n i 1. La legge regionale 19 marzo 1987, n. 20 "Interventi a favore della cooperazione con finalita' socio-assistenziali" come modificata dall'articolo unico della legge regionale 6 agosto 1987, n. 41 e dall'articolo 15 della legge regionale 14 settembre 1989, n. 32, e' abrogata. Art. 21. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in lire 2.000.000.000, per ciascuno degli esercizi 1994, 1995 si fa fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 61402 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1994-1996 e contemporaneamente istituzione dei seguenti capitoli: cap. 61398, denominato "Contributi per la costituzione di cooper- ative sociali e loro consorzi e per il rinnovo e miglioramento delle infrastrutture e attrezzature delle cooperative di produzione e lavoro e per l'adeguamento del posto di lavoro nonche' per la dotazione dei fondi di garanzia di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), b), c) e comma 3", con lo stanziamento di lire 1.900.000.000, per competenza e per cassa, per l'anno 1994 e di lire 1.900.000.000, sola competenza, per l'anno 1995; cap. 61400, denominato "Contributi destinati alla formazione, qualificazione e riqualificazione degli operatori di cooperative sociali e loro consorzi e a progetti innovativi di consorzi di cui all'articolo 10, comma 2, lettere d) ed e)", con lo stanziamento di lire 100.000.000 per competenza e per cassa, per l'anno 1994 e di lire 100.000.000, sola competenza, per l'anno 1995. 2. Per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), numero 1, gli oneri fanno carico allo stanziamento previsto annualmente al capitolo 61070 "Interventi regionali per la realizzazione e riqualificazione di strutture educativo assistenziali" (legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51).