Art. 21.
                        A b r o g a z i o n i
 
   1.  La  legge  regionale 19 marzo 1987, n. 20 "Interventi a favore
della cooperazione con finalita' socio-assistenziali" come modificata
dall'articolo unico della legge regionale 6  agosto  1987,  n.  41  e
dall'articolo  15  della legge regionale 14 settembre 1989, n. 32, e'
abrogata.
 
                              Art. 21.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Agli  oneri  derivanti dall'applicazione della presente legge,
quantificati in lire 2.000.000.000, per ciascuno degli esercizi 1994,
1995  si  fa  fronte  mediante  riduzione  di  pari   importo   degli
stanziamenti  iscritti  al  capitolo  61402 dello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale 1994-1996  e  contemporaneamente
istituzione dei seguenti capitoli:
    cap. 61398, denominato "Contributi per la costituzione di cooper-
ative  sociali e loro consorzi e per il rinnovo e miglioramento delle
infrastrutture e  attrezzature  delle  cooperative  di  produzione  e
lavoro  e  per  l'adeguamento  del  posto  di  lavoro  nonche' per la
dotazione dei fondi di garanzia di  cui  all'articolo  10,  comma  2,
lettera  a),  b),  c)  e  comma  3",  con  lo  stanziamento  di  lire
1.900.000.000, per competenza e per cassa, per l'anno 1994 e di  lire
1.900.000.000, sola competenza, per l'anno 1995;
    cap.  61400,  denominato  "Contributi  destinati alla formazione,
qualificazione e  riqualificazione  degli  operatori  di  cooperative
sociali  e  loro  consorzi e a progetti innovativi di consorzi di cui
all'articolo 10, comma 2, lettere d) ed e)", con lo  stanziamento  di
lire  100.000.000  per  competenza  e per cassa, per l'anno 1994 e di
lire 100.000.000, sola competenza, per l'anno 1995.
   2. Per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b),
numero  1,  gli  oneri  fanno  carico  allo   stanziamento   previsto
annualmente   al   capitolo   61070   "Interventi  regionali  per  la
realizzazione   e    riqualificazione    di    strutture    educativo
assistenziali" (legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51).