Art. 4. Soci volontari 1. I soci volontari di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 391, si considerano complementari rispetto agli operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti per la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e non concorrono al raggiungimento della percentuale prevista dall'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 381.