Art. 4.
                           Soci volontari
 
   1.  I  soci volontari di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre
1991, n. 391, si considerano complementari  rispetto  agli  operatori
professionali  previsti dalle disposizioni vigenti per la gestione di
servizi   socio-sanitari   ed   educativi   e   non   concorrono   al
raggiungimento  della  percentuale prevista dall'articolo 4, comma 2,
della legge 8 novembre 1991, n. 381.