Art. 6. Requisiti per l'iscrizione 1. Le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che intendono chiedere l'iscrizione all'albo regionale, devono avere sede legale nel Veneto e presentare domanda al Presidente della Giunta regionale corredata da: a) certificato di iscrizione alla sezione ottava del registro prefettizio; b) certificato di idoneita' professionale ove richiesto dalla vigente normativa; c) autocertificazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e il rispetto delle norme contrattuali; d) relazione sul servizio socio-sanitario od educativo gestito contenente la specificazione delle strutture, degli operatori impiegati, del numero e tipologia degli utenti; e) autocertificazione di non essere incorsi in violazioni in materia di lavoro, previdenziale e fiscale non conciliabili in via amministrativa; f) documentazione relativa all'assicurazione dei volontari prevista dalla legge 11 agosto 1991, n. 266; g) copia dell'ultimo bilancio. 2. Le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) che intendono chiedere l'iscrizione all'albo regionale, devono avere sede legale nel Veneto e presentare domanda al Presidente della Giunta regionale corredata da: a) certificazione di iscrizione alla sezione ottava del registro prefettizio; b) autocertificazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e il rispetto delle norme contrattuali; c) elenco dei soci lavoratori, con la distinzione dei soci lavoratori, dei soci lavoratori volontari e dei soci lavoratori nella condizione di persona svantaggiata di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381; d) elenco dei dipendenti con la specificazione dei dipendenti nella condizione di persona svantaggiata di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381; e) documentazione di cui all'articolo 3, comma 1; f) indicazione del settore economico di attivita' con la specificazione del contratto di lavoro applicato; g) documentazione relativa alle eventuali convenzioni in attivita' con enti pubblici; h) autocertificazione di non essere incorsi in violazioni in materia di lavoro, previdenziale e fiscale non conciliabili in via amministrativa; i) documentazione relativa all'assicurazione dei volontari prevista dalla legge 11 agosto 1991, n. 266; l) copia dell'ultimo bilancio. 3. I consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, che intendono chiedere l'iscrizione all'albo regionale, devono avere sede legale nel Veneto e presentare domanda al Presidente della Giunta regionale corredata da: a) certificazione di iscrizione alla sezione ottava del registro prefettizio; b) atto costitutivo e statuto; c) relazione sull'attivita' svolta; d) copia dell'ultimo bilancio; e) autocertificazione relativa alla presenza nella base sociale di cooperative sociali nella misura prevista dall'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381. 4. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dal ricevimento della domanda, la Giunta regionale, sentita la commissione consultiva regionale sulla cooperazione sociale di cui all'articolo 17, dispone l'iscrizione della cooperativa all'albo regionale ovvero, motivandolo, il rigetto della domanda. 5. L'iscrizione all'albo regionale ha validita' biennale, qualora non intervenga un provvedimento espresso di cancellazione di cui all'articolo 8. 6. Il provvedimento di iscrizione e' comunicato alla cooperativa sociale o consorzio, alla prefettura e all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed e' pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione. 7. Nel caso di cooperative sociali o di consorzi di nuova costituzione, i documenti di cui alle lettere b), d), g) del comma 1, alla lettera 1) del comma 2 ed alle lettere c), d) del comma 3, sono sostituiti da un progetto articolato relativo all'attivita' che la cooperativa sociale od il consorzio intendono svolgere.