Art. 6.
                     Requisiti per l'iscrizione
 
   1. Le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera
a),  che  intendono  chiedere l'iscrizione all'albo regionale, devono
avere sede legale nel Veneto e presentare domanda al Presidente della
Giunta regionale corredata da:
     a) certificato di iscrizione alla sezione  ottava  del  registro
prefettizio;
     b)  certificato  di  idoneita' professionale ove richiesto dalla
vigente normativa;
     c) autocertificazione attestante il  versamento  dei  contributi
previdenziali e il rispetto delle norme contrattuali;
     d)  relazione  sul servizio socio-sanitario od educativo gestito
contenente  la  specificazione  delle  strutture,   degli   operatori
impiegati, del numero e tipologia degli utenti;
     e)  autocertificazione  di  non  essere incorsi in violazioni in
materia di lavoro, previdenziale e fiscale non  conciliabili  in  via
amministrativa;
     f)   documentazione  relativa  all'assicurazione  dei  volontari
prevista dalla legge 11 agosto 1991, n. 266;
     g) copia dell'ultimo bilancio.
   2. Le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera
b)  che  intendono  chiedere  l'iscrizione all'albo regionale, devono
avere sede legale nel Veneto e presentare domanda al Presidente della
Giunta regionale corredata da:
     a) certificazione di iscrizione alla sezione ottava del registro
prefettizio;
     b) autocertificazione attestante il  versamento  dei  contributi
previdenziali e il rispetto delle norme contrattuali;
     c)  elenco  dei  soci  lavoratori,  con  la distinzione dei soci
lavoratori, dei soci lavoratori volontari e dei soci lavoratori nella
condizione di persona svantaggiata di cui all'articolo 4 della  legge
8 novembre 1991, n. 381;
     d)  elenco  dei  dipendenti con la specificazione dei dipendenti
nella condizione di persona svantaggiata di cui all'articolo 4  della
legge 8 novembre 1991, n. 381;
     e) documentazione di cui all'articolo 3, comma 1;
     f)  indicazione  del  settore  economico  di  attivita'  con  la
specificazione del contratto di lavoro applicato;
     g)  documentazione  relativa  alle  eventuali   convenzioni   in
attivita' con enti pubblici;
     h)  autocertificazione  di  non  essere incorsi in violazioni in
materia di lavoro, previdenziale e fiscale non  conciliabili  in  via
amministrativa;
     i)   documentazione  relativa  all'assicurazione  dei  volontari
prevista dalla legge 11 agosto 1991, n. 266;
     l) copia dell'ultimo bilancio.
   3. I consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8  novembre  1991,
n.  381,  che  intendono  chiedere  l'iscrizione  all'albo regionale,
devono  avere  sede  legale  nel  Veneto  e  presentare  domanda   al
Presidente della Giunta regionale corredata da:
     a) certificazione di iscrizione alla sezione ottava del registro
prefettizio;
     b) atto costitutivo e statuto;
     c) relazione sull'attivita' svolta;
     d) copia dell'ultimo bilancio;
     e)  autocertificazione relativa alla presenza nella base sociale
di cooperative sociali nella misura prevista  dall'articolo  8  della
legge 8 novembre 1991, n. 381.
   4.   Entro   il   termine  perentorio  di  centoventi  giorni  dal
ricevimento  della  domanda,  la   Giunta   regionale,   sentita   la
commissione  consultiva  regionale  sulla cooperazione sociale di cui
all'articolo 17,  dispone  l'iscrizione  della  cooperativa  all'albo
regionale ovvero, motivandolo, il rigetto della domanda.
   5.  L'iscrizione all'albo regionale ha validita' biennale, qualora
non intervenga un provvedimento  espresso  di  cancellazione  di  cui
all'articolo 8.
   6.  Il  provvedimento di iscrizione e' comunicato alla cooperativa
sociale o consorzio, alla prefettura e  all'ufficio  provinciale  del
lavoro  e della massima occupazione ed e' pubblicato per estratto sul
Bollettino ufficiale della Regione.
   7. Nel  caso  di  cooperative  sociali  o  di  consorzi  di  nuova
costituzione, i documenti di cui alle lettere b), d), g) del comma 1,
alla  lettera 1) del comma 2 ed alle lettere c), d) del comma 3, sono
sostituiti da un progetto articolato relativo  all'attivita'  che  la
cooperativa sociale od il consorzio intendono svolgere.