Art. 7.
                Adempimenti successivi all'iscrizione
 
   1.   Le  cooperative  sociali  ed  i  consorzi  iscritti  all'albo
regionale di cui all'articolo 5 comunicano alla Giunta regionale:
     a)  entro  dieci  giorni,  la  messa  in   liquidazione   e   lo
scioglimento;
     b)   entro   sessanta   giorni,   ogni   variazione  intervenuta
nell'iscrizione al registro prefettizio;
     c) entro sessanta  giorni,  ogni  variazione  intervenuta  nella
composizione  della  compagine sociale che comporti l'alterazione dei
rapporti di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo  4,  comma  2
della legge 8 novembre 1991, n. 381, anche ai fini di quanto previsto
dall'articolo 8, comma 1, lettere d) ed e) della presente legge;
     d) annualmente, il consuntivo di esercizio.