Art. 7. Adempimenti successivi all'iscrizione 1. Le cooperative sociali ed i consorzi iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 5 comunicano alla Giunta regionale: a) entro dieci giorni, la messa in liquidazione e lo scioglimento; b) entro sessanta giorni, ogni variazione intervenuta nell'iscrizione al registro prefettizio; c) entro sessanta giorni, ogni variazione intervenuta nella composizione della compagine sociale che comporti l'alterazione dei rapporti di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 4, comma 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettere d) ed e) della presente legge; d) annualmente, il consuntivo di esercizio.