Art. 8. Cancellazione 1. La Giunta regionale, sentita la commissione consultiva regionale sulla cooperazione sociale di cui all'articolo 17, dispone la cancellazione dall'albo regionale di cui all'art. 5: a) quando, venuto meno anche uno dei requisiti necessari all'iscrizione, la cooperativa sociale o consorzio, diffidati a regolarizzare, non ottemperino gli adempimenti richiesti entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla diffida; b) quando la cooperativa sociale o il consorzio siano stati sciolti, risultino inattivi da piu' di ventiquattro mesi o cancellati dal registro prefettizio anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 "Provvedimenti per la cooperazione", ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni o, comunque, non siano piu' in grado di continuare ad esercitare la loro attivita'; c) quando non sia stata effettuata entro l'anno, per cause imputabili alla cooperativa sociale, l'ispezione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381; d) quando, nelle cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), la percentuale di persone svantaggiate scende al di sotto del limite previsto dall'articolo 4, comma 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, per un periodo superiore a dodici mesi; e) quando il numero dei soci volontari supera il limite del 50 per cento. 2. Il provvedimento motivato e' comunicato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno alla cooperativa sociale o consorzio, nonche' alla prefettura ed all'ufficio provinciale o consorzio, nonche' alla prefettura ed all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed e' pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione. 3. La cancellazione dall'albo regionale comporta la risoluzione delle convenzioni di cui all'articolo 15.