Art. 8.
                            Cancellazione
 
   1.   La   Giunta  regionale,  sentita  la  commissione  consultiva
regionale sulla cooperazione sociale di cui all'articolo 17,  dispone
la cancellazione dall'albo regionale di cui all'art. 5:
     a)  quando,  venuto  meno  anche  uno  dei  requisiti  necessari
all'iscrizione, la  cooperativa  sociale  o  consorzio,  diffidati  a
regolarizzare,  non  ottemperino  gli  adempimenti richiesti entro il
termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla diffida;
     b) quando la cooperativa sociale  o  il  consorzio  siano  stati
sciolti, risultino inattivi da piu' di ventiquattro mesi o cancellati
dal  registro  prefettizio anche a seguito delle ispezioni effettuate
ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato  14
dicembre   1947,   n.   1577  "Provvedimenti  per  la  cooperazione",
ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n.  302,  e
successive  modificazioni  o,  comunque,  non  siano piu' in grado di
continuare ad esercitare la loro attivita';
     c) quando non sia  stata  effettuata  entro  l'anno,  per  cause
imputabili  alla  cooperativa  sociale,  l'ispezione ordinaria di cui
all'articolo 3, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381;
     d) quando, nelle cooperative  sociali  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera b), la percentuale di persone svantaggiate scende al
di  sotto  del limite previsto dall'articolo 4, comma 2 della legge 8
novembre 1991, n. 381, per un periodo superiore a dodici mesi;
     e) quando il numero dei soci volontari supera il limite  del  50
per cento.
   2. Il provvedimento motivato e' comunicato a mezzo di raccomandata
con ricevuta di ritorno alla cooperativa sociale o consorzio, nonche'
alla  prefettura ed all'ufficio provinciale o consorzio, nonche' alla
prefettura ed all'ufficio provinciale  del  lavoro  e  della  massima
occupazione  ed  e'  pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale
della Regione.
   3. La cancellazione dall'albo regionale  comporta  la  risoluzione
delle convenzioni di cui all'articolo 15.