Art. 9. Conferma dell'iscrizione 1. Le cooperative sociali od i consorzi, nei novanta giorni antecedenti la scadenza dell'iscrizione, chiedono, pena la cancellazione automatica dall'albo regionale di cui all'articolo 5, la conferma dell'iscrizione, attestando la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione mediante autocertificazione del legale rappresentante della cooperativa sociale o consorzio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 2. Nei trenta giorni successivi alla scadenza la Giunta regionale comunica alle cooperative o ai consorzi la conferma dell'iscrizione ovvero la cancellazione dall'albo.