Art. 9.
                      Conferma dell'iscrizione
 
   1.  Le  cooperative  sociali  od  i  consorzi,  nei novanta giorni
antecedenti  la   scadenza   dell'iscrizione,   chiedono,   pena   la
cancellazione  automatica  dall'albo regionale di cui all'articolo 5,
la conferma dell'iscrizione, attestando la permanenza  dei  requisiti
necessari   all'iscrizione  mediante  autocertificazione  del  legale
rappresentante della cooperativa sociale o consorzio ai  sensi  della
legge 4 gennaio 1968, n. 15.
   2.  Nei trenta giorni successivi alla scadenza la Giunta regionale
comunica alle cooperative o ai consorzi la  conferma  dell'iscrizione
ovvero la cancellazione dall'albo.