Art. 3.
                     Destinazione del personale
 
   1. Dalla entrata in vigore della presente legge, il  personale  in
servizio presso il Consorzio e' trasferito alla Regione ed inquadrato
nelle  corrispondenti  qualifiche  del ruolo regionale, come indicato
nell'allegata tabella.
   2. Il personale tecnicamente qualificato e' assegnato a  strutture
regionali che svolgono analoghe attivita' nel settore primario.