Art. 3. Destinazione del personale 1. Dalla entrata in vigore della presente legge, il personale in servizio presso il Consorzio e' trasferito alla Regione ed inquadrato nelle corrispondenti qualifiche del ruolo regionale, come indicato nell'allegata tabella. 2. Il personale tecnicamente qualificato e' assegnato a strutture regionali che svolgono analoghe attivita' nel settore primario.