Art. 4. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, in ordine a quanto recato dal precedente articolo 3, si provvede a partire dall'esercizio finanziario 1994 con le disponibilita' di cui al capitolo 5010 "Stipendi ed assegni al personale ed oneri relativi" secondo quanto recato dalla relativa legge finanziaria regionale. La presente legge sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 6 luglio 1994 BOTTIN ---------- (Omissis).