Art. 4.
                          Norma finanziaria
 
   1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, in
ordine  a  quanto  recato  dal  precedente  articolo 3, si provvede a
partire dall'esercizio finanziario 1994 con le disponibilita' di  cui
al capitolo 5010 "Stipendi ed assegni al personale ed oneri relativi"
secondo quanto recato dalla relativa legge finanziaria regionale.
   La  presente legge sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
    Venezia, 6 luglio 1994
 
                               BOTTIN
 
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  (Omissis).