Art. 10. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dalla necessaria disponibilita' nel modo seguente: a) per quanto concerne gli interventi di cui all'art. 6 in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31; b) per quanto concerne l'intervento di cui all'art. 8 mediante specifica autorizzazione di spesa a norma di quanto disposto dall'articolo 13- bis della legge regionale n. 31 del 1977.