Art. 10.
                        Copertura finanziaria
 
   1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della  presente  legge  la
regione  fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli, nella
parte  spesa  del  bilancio  regionale,  che  verranno  dotati  dalla
necessaria disponibilita' nel modo seguente:
     a)  per quanto concerne gli interventi di cui all'art. 6 in sede
di approvazione della legge annuale di bilancio  a  norma  di  quanto
disposto dall'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31;
     b)  per  quanto concerne l'intervento di cui all'art. 8 mediante
specifica  autorizzazione  di  spesa  a  norma  di  quanto   disposto
dall'articolo 13- bis della legge regionale n. 31 del 1977.