Art. 3. O r g a n i 1. Sono organi dell'ente: a) il direttore generale; b) il comitato consultivo; c) il collegio dei revisori dei conti. 2. Il direttore generale e' nominato e revocato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia ambientale. Svolge tutte le funzioni necessarie alla direzione, l'organizzazione e la gestione dell'ente e ne ha la rappresentanza legale. La sua retribuzione e' fissata nell'atto di nomina e deve essere collegata ai risultati economici conseguiti dall'ente. 3. Il comitato consultivo e' composto dall'assessore regionale competente in materia ambientale che lo presiede e dai presidenti delle amministrazioni provinciali o dagli assessori provinciali da questi delegati. Esprime parere sul piano annuale delle attivita', presentato dal direttore generale insieme allo schema di bilancio di previsione e su tutte le altre questioni che ad esso sono sottoposte. Il direttore generale riferisce periodicamente al comitato cunsultivo circa l'attuazione del piano annuale di attivita'. 4. I collegio dei revisori e' composto da tre membri nominati dalla giunta regionale. I suoi componenti durano in carica tre anni. Il collegio esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ente e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo annuale.