Art. 3.
                             O r g a n i
 
   1. Sono organi dell'ente:
     a) il direttore generale;
     b) il comitato consultivo;
     c) il collegio dei revisori dei conti.
   2.  Il  direttore  generale  e'  nominato  e revocato dalla Giunta
regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia
ambientale. Svolge  tutte  le  funzioni  necessarie  alla  direzione,
l'organizzazione  e  la  gestione dell'ente e ne ha la rappresentanza
legale.  La  sua  retribuzione  e' fissata nell'atto di nomina e deve
essere collegata ai risultati economici conseguiti dall'ente.
   3. Il comitato consultivo  e'  composto  dall'assessore  regionale
competente  in  materia  ambientale  che lo presiede e dai presidenti
delle amministrazioni provinciali o dagli  assessori  provinciali  da
questi  delegati.  Esprime  parere sul piano annuale delle attivita',
presentato dal direttore generale insieme allo schema di bilancio  di
previsione e su tutte le altre questioni che ad esso sono sottoposte.
Il direttore generale riferisce periodicamente al comitato cunsultivo
circa l'attuazione del piano annuale di attivita'.
   4.  I  collegio  dei  revisori  e' composto da tre membri nominati
dalla giunta regionale. I suoi componenti durano in carica tre  anni.
Il   collegio  esercita  il  controllo  sulla  gestione  contabile  e
finanziaria dell'ente  e  redige  una  relazione  annuale  che  viene
allegata al rendiconto consuntivo annuale.