Art. 4. Bilancio ed equilibrio finanziario 1. L'ente deve perseguire il pareggio di bilancio. 2. L'ente redige i propri bilanci e gli altri atti contabili secondo le norme della contabilita' pubblica. 3. Al fine di predeterminare i limiti finanziari della gestione annuale di esercizio, l'ente formula altresi' uno schema di bilancio di previsione annuale da inviare alla giunta regionale per l'approvazione. 4. Il bilancio consuntivo, approvato dalla giunta regionale, e lo schema di bilancio di previsione debbono evidenziare le disponibilita' finanziarie destinate alle retribuzioni dei dipendenti. 5. L'ente non puo' ricorrere ad alcuna forma di indebitamento che non sia stata previamente autorizzata dalla giunta regionale. 6. Il verificarsi di ingiustificati disavanzi di gestione comporta il commissariamento dell'ente da parte della giunta regionale e la perdita dell'autonomia gestionale.