Art. 4.
                 Bilancio ed equilibrio finanziario
 
   1. L'ente deve perseguire il pareggio di bilancio.
   2.  L'ente  redige  i  propri  bilanci  e gli altri atti contabili
secondo le norme della contabilita' pubblica.
   3. Al fine di predeterminare i limiti  finanziari  della  gestione
annuale  di esercizio, l'ente formula altresi' uno schema di bilancio
di  previsione  annuale  da  inviare  alla   giunta   regionale   per
l'approvazione.
   4.  Il bilancio consuntivo, approvato dalla giunta regionale, e lo
schema   di   bilancio   di   previsione   debbono   evidenziare   le
disponibilita'    finanziarie   destinate   alle   retribuzioni   dei
dipendenti.
   5. L'ente non puo' ricorrere ad alcuna forma di indebitamento  che
non sia stata previamente autorizzata dalla giunta regionale.
   6. Il verificarsi di ingiustificati disavanzi di gestione comporta
il  commissariamento  dell'ente  da parte della giunta regionale e la
perdita dell'autonomia gestionale.