Art. 5. P e r s o n a l e 1. I raporti di lavoro subordinato con l'ente hanno natura privatistica e sono disciplinati dalle disposizioni delle sezioni II e III, capo I, titolo II del libro V del codice civile, e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. 2. Nel quadro dei rapporti con la regione, regolati dalla convenzione generale di cui all'art. 6, puo' essere previsto il distacco di personale della agenzia presso servizi regionali e di personale proveniente da detti servizi presso l'agenzia. L'onere del distacco e' a carico dell'ente nel cui interesse e' disposto.