Art. 5.
                          P e r s o n a l e
 
   1. I  raporti  di  lavoro  subordinato  con  l'ente  hanno  natura
privatistica  e sono disciplinati dalle disposizioni delle sezioni II
e III, capo I, titolo II del libro V del codice civile, e dalle altre
leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.
   2.  Nel  quadro  dei  rapporti  con  la  regione,  regolati  dalla
convenzione  generale  di  cui  all'art.  6,  puo' essere previsto il
distacco di personale della agenzia presso  servizi  regionali  e  di
personale  proveniente da detti servizi presso l'agenzia. L'onere del
distacco e' a carico dell'ente nel cui interesse e' disposto.