Art. 6. Rapporti con la regione 1. I rapporti fra la regione e l'agenzia sono regolati da una convenzione generale, nella quale sono stabilite le modalita' per l'espletamento delle attribuzioni demandate all'agenzia e correlate a funzioni di pubblico interesse e degli altri servizi, le modalita' per il loro svolgimento, i connessi rapporti finanziari e le conseguenti attivita' di verifica e controllo. La convenzione puo' definire i criteri di determinazione e le modalita' di erogazione del corrispettivo corrispondente ai costi propri dei progetti di pubblico interesse affidati all'agenzia. 2. Nel quadro della convenzione generale, specifiche convenzioni elaborate sulla base di progetti predisposti dai competenti servizi regionali ed approvate dalla giuinta disciplinano procedure, modalita' e tempi di prestazione di determinati servizi e di svolgimento dei compiti affidati all'agenzia.