Art. 6.
                       Rapporti con la regione
 
   1.  I  rapporti  fra  la  regione e l'agenzia sono regolati da una
convenzione generale, nella quale sono  stabilite  le  modalita'  per
l'espletamento delle attribuzioni demandate all'agenzia e correlate a
funzioni  di  pubblico  interesse e degli altri servizi, le modalita'
per  il  loro  svolgimento,  i  connessi  rapporti  finanziari  e  le
conseguenti  attivita'  di  verifica e controllo. La convenzione puo'
definire i criteri di determinazione e le modalita' di erogazione del
corrispettivo corrispondente ai costi propri dei progetti di pubblico
interesse affidati all'agenzia.
   2. Nel quadro della convenzione generale,  specifiche  convenzioni
elaborate  sulla  base di progetti predisposti dai competenti servizi
regionali  ed  approvate  dalla   giuinta   disciplinano   procedure,
modalita'  e  tempi  di  prestazione  di  determinati  servizi  e  di
svolgimento dei compiti affidati all'agenzia.