Art. 7. V i g i l a n z a 1. L'ente e' sottoposto alla vigilanza della giunta regionale. La giunta regionale puo' indicare all'ente obiettivi e direttive di azione, purche' esse non pregiudichino l'autonomia imprenditoriale della gestione. 2. Annualmente l'assessore regionale competente in materia ambientale presenta al consiglio regionale una relazione sull'attivita' svolta dall'ente, corredata dal rendiconto e dalla relazione dei revisori dei conti, di cui all'art. 3, comma 4.