Art. 7.
                          V i g i l a n z a
 
   1. L'ente e' sottoposto alla vigilanza della giunta regionale.  La
giunta  regionale  puo'  indicare  all'ente  obiettivi e direttive di
azione, purche' esse non  pregiudichino  l'autonomia  imprenditoriale
della gestione.
   2.   Annualmente   l'assessore  regionale  competente  in  materia
ambientale   presenta   al   consiglio   regionale   una    relazione
sull'attivita'  svolta  dall'ente,  corredata  dal rendiconto e dalla
relazione dei revisori dei conti, di cui all'art. 3, comma 4.