Art. 9.
                       Liquidazione dell'ente
 
   1.  La liquidazione dell'ente e' decisa dalla giunta regionale, su
proposta dell'assessore regionale competente in  materia  ambientale.
La giunta nomina a tal fine un commissario.
   2.   I   beni   e   il   patrimonio  dell'ente,  risultanti  dalla
liquidazione, spettano alla regione Emilia-Romagna.