Art. 2. Modifiche all'art. 61 "Sanzioni" della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 1. La lettera v) del comma 1 dell'art. 61 della legge regionale n. 8 del 1994 e' cosi' sostituita: " v) addestramento di cani in aziende venatorie senza il consenso del titolare: da L. 100.000 a L. 600.000;". 2. Il comma 5 dell'art. 61 della legge regionale n. 8 del 1994 e' cosi' sostituito: "5. Se ogni violazione di cui al presente articolo viene nuovamente commessa, la relativa sanzione e' raddoppiata. In caso di ulteriore violazione, la sanzione e' triplicata.".