Art. 2.
       Modifiche all'art. 61 "Sanzioni" della legge regionale
                       15 febbraio 1994, n. 8
 
   1. La lettera v) del comma 1 dell'art. 61 della legge regionale n.
8 del 1994 e' cosi' sostituita:
   "  v) addestramento di cani in aziende venatorie senza il consenso
del titolare: da L. 100.000 a L. 600.000;".
   2. Il comma 5 dell'art. 61 della legge regionale n. 8 del 1994  e'
cosi' sostituito:
   "5.   Se  ogni  violazione  di  cui  al  presente  articolo  viene
nuovamente commessa, la relativa sanzione e' raddoppiata. In caso  di
ulteriore violazione, la sanzione e' triplicata.".