Art. 3. Modifica all'art. 63 "Disposizioni transitorie e finali" della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 1. All'art. 63 della legge regionale n. 8 del 1994 dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2- bis. Nel caso in cui siano gia' stati perimetrati gli ambiti territoriali di caccia, ma non siano ancora stati costituiti e resi operativi i relativi Comitati direttivi provvisori, le province svolgono gli adempimenti di competenza dei Comitati direttivi provvisori degli ATC ricadenti nei rispettivi territori fino all'avvenuta costituzione dei Comitati medesimi. Le province si avvalgono degli organi di gestione e coordinamento e delle strutture operative dei TGSC (Territori per la gestione sociale della caccia). A tal fine le strutture di servizio dei TGSC restano operanti fino a quando i comitati direttivi provvisori degli ATC non saranno in grado con proprie strutture di subentrare alle predette, per garantire la continuita' dei servizi sul territorio, indispensabili per la corretta gestione dell'attivita' venatoria e la tutela dell'ambiente.".