Art. 3.
      Modifica all'art. 63 "Disposizioni transitorie e finali"
            della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8
 
   1. All'art. 63 della legge regionale n. 8 del 1994 dopo il comma 2
e' aggiunto il seguente:
   "2-  bis.  Nel caso in cui siano gia' stati perimetrati gli ambiti
territoriali di caccia, ma non siano ancora stati costituiti  e  resi
operativi  i  relativi  Comitati  direttivi  provvisori,  le province
svolgono  gli  adempimenti  di  competenza  dei  Comitati   direttivi
provvisori   degli   ATC  ricadenti  nei  rispettivi  territori  fino
all'avvenuta costituzione  dei  Comitati  medesimi.  Le  province  si
avvalgono  degli organi di gestione e coordinamento e delle strutture
operative dei TGSC (Territori per la gestione sociale della  caccia).
A  tal fine le strutture di servizio dei TGSC restano operanti fino a
quando i comitati direttivi provvisori degli ATC non saranno in grado
con proprie strutture di subentrare alle predette, per  garantire  la
continuita'   dei  servizi  sul  territorio,  indispensabili  per  la
corretta   gestione   dell'attivita'   venatoria    e    la    tutela
dell'ambiente.".