Art. 4.
                       Dichiarazione d'urgenza
 
   1.  La  presente  legge e' dichiarata urgente ai sensi del comma 2
dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra  in  vigore  il  giorno
successivo  alla  sua  pubblicazione  sul  Bollettino ufficiale della
regione Emilia-Romagna.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare  come  legge  della  regione  Emilia-
Romagna.
    Bologna, 19 agosto 1994
                                           L'assessore delegato: LODI