Art. 4. Dichiarazione d'urgenza 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia- Romagna. Bologna, 19 agosto 1994 L'assessore delegato: LODI