Art. 2. Procedimento per la classificazione e la declassificazione delle strade 1. Qualora successivamente alla declassificazione si debba procedre a nuova classificazione, con lo stesso provvedimento che dispone la declassificazione si provvede, previa intesa tra gli enti locali territoriali competenti, alla nuova classificazione della strada o del tronco di strada interessata. Nel caso in cui non si debba far luogo a nuova classificazione, col provvedimento che dispone la declassificazione si determina la diversa destinazione del suolo stradale.