Art. 2.
                 Procedimento per la classificazione
                 e la declassificazione delle strade
 
   1.   Qualora   successivamente  alla  declassificazione  si  debba
procedre a nuova classificazione, con  lo  stesso  provvedimento  che
dispone  la declassificazione si provvede, previa intesa tra gli enti
locali territoriali  competenti,  alla  nuova  classificazione  della
strada  o  del  tronco  di strada interessata. Nel caso in cui non si
debba far  luogo  a  nuova  classificazione,  col  provvedimento  che
dispone la declassificazione si determina la diversa destinazione del
suolo stradale.