Art. 4.
                Pubblicita' e ricorso contro gli atti
 
   1. I provvedimenti di classificazione e declassificazione adottati
dagli  enti  delegati  ai  sensi della presente legge sono pubblicati
nell'Albo  pretorio  dell'ente  deliberante   per   quindici   giorni
consecutivi. Se alla classificazione provvede la Giunta regionale gli
stessi  provvedimenti  sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   2. Entro il termine di trenta giorni successivi alla scadenza  del
suddetto  periodo di pubblicazione gli interessati possono presentare
opposizione allo stesso  ente  deliberante  avverso  i  provvedimenti
medesimi.   Sull'opposizione   decide   in   via   definitiva  l'ente
deliberante.
   3.   Gli   enti   delegati   trasmettono   i   provvedimenti    di
classificazione  e  declassificazione  che  siano divenuti definitivi
alla regione,  che  provvede  alla  pubblicazione  degli  stessi  nel
Bollettino ufficiale della Regione.
   4.  Le  ulteriori  forme di pubblicita' sono regolate dall'art. 2,
comma 4, e dall'art. 3, comma 5, del regolamento di esecuzione  e  di
attuazione  del  nuovo  codice della strada approvato con decreto del
Presidente della Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495.  Gli  enti
delegati  trasmettono  quindi i provvedimenti definitivi dagli stessi
adottati al Ministero dei lavori pubblici, ispettorato  generale  per
la sicurezza e la circolazione, ai sensi delle disposizioni di cui al
punto precedente.
   5.  I  provvedimenti  di classificazione e declassificazione hanno
effetto all'inizio del secondo mese successivo  a  quello  nel  quale
essi sono pubblicati nel Bollettino regionale.