Art. 6.
                      Dichiarazione di urgenza
 
   1.  La  presente  legge  e'  dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti degli articoli 127, comma secondo  della  Costituzione  e  31
dello  statuto,  ed  entra  in  vigore  il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare  come  legge  della  regione  Emilia-
Romagna.
    Bologna, 19 agosto 1994
                                           L'assessore delegato: LODI