Art. 2.
 
   1.  Dopo il primo comma dell'articolo 18 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Regione 20  agosto  1960,  n.  3  e'
aggiunto il seguente:
   "Qualora   all'atto   della   verifica   dei   documenti  e  delle
dichiarazioni  relativi  alla  presentazione  della  lista  dovessero
riscontrarsi  vizi  formali  ovvero  dovessero  mancare  documenti  o
dichiarazioni  cosi'  come  prescritti,  la  commissione   elettorale
circondariale  assegna ai presentatori un termine di ventiquattro ore
per produrre quanto richiesto; decorso infruttuosamente tale termine,
la  lista  risulta  cancellata  e  non  ammessa   alla   competizione
elettorale".