Art. 2. 1. Dopo il primo comma dell'articolo 18 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3 e' aggiunto il seguente: "Qualora all'atto della verifica dei documenti e delle dichiarazioni relativi alla presentazione della lista dovessero riscontrarsi vizi formali ovvero dovessero mancare documenti o dichiarazioni cosi' come prescritti, la commissione elettorale circondariale assegna ai presentatori un termine di ventiquattro ore per produrre quanto richiesto; decorso infruttuosamente tale termine, la lista risulta cancellata e non ammessa alla competizione elettorale".