Art. 4. 1. Tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni o alle province sono di competenza, rispettivamente, del sindaco o del presidente della provincia. 2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, le competenze dei consigli comunali e provinciali sono esclusivamente quelle elencate nell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito con l'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive integrazioni e modifiche. 3. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente norma.