Art. 4.
 
   1. Tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite  dalla
vigente  legislazione nazionale o regionale ai comuni o alle province
sono di competenza, rispettivamente, del  sindaco  o  del  presidente
della provincia.
   2.  Fermo  restando quanto disposto dal comma 1, le competenze dei
consigli comunali e provinciali sono esclusivamente  quelle  elencate
nell'articolo  32  della  legge  8  giugno 1990, n. 142, recepito con
l'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge regionale  11  dicembre
1991, n. 48 e successive integrazioni e modifiche.
   3.  Sono  abrogate  tutte  le  disposizioni  in  contrasto  con la
presente norma.