Art. 6.
 
   1. All'articolo 71 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e'
aggiunto il seguente comma:
   "Con  le  modalita' di cui all'articolo 2 della legge regionale 23
marzo  1971,  n.  7,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  il
personale di cui al presente articolo puo' essere assegnato a domanda
e   compatibilmente   con  le  esigenze  di  servizio  del  ruolo  di
appartenenza anche presso altri rami dell'amministrazione, purche' in
possesso del relativo titolo di studio  e  di  ogni  altro  specifico
requisito richiesto".