Art. 10.
    Sede legale ed atti delegabili dal commissario straordinario
 
   1.  Dopo  il  comma  1-quater dell'art. 55 della legge regionale 3
novembre 1993, n. 30, introdotto dall'art. 4 della legge regionale 31
gennaio 1994, n. 3, sono aggiunti i seguenti commi:
   "1-quinquies. Ferma restando la sede legale delle  singole  unita'
sanitarie  locali,  la  sede  legale del commissario straordinario e'
ubicata presso la sede capoluogo di provincia e per le  provincie  di
Palermo,   Messina  e  Catania,  rispettivamente,  presso  le  unita'
sanitarie locali n. 58, n. 41 e n. 35. Il  commissario  straordinario
puo'  deliberare  validamente  presso  la  sede  di  ciascuna  unita'
sanitaria locale anche per atti  di  competenza  delle  altre  unita'
sanitarie   locali  della  provincia,  delegando,  ove  occorra,  per
ciascuna di esse al vicecommissario.
   1-sexies. Il commissario straordinario, oltre alla delega prevista
per i vicecommissari di cui  all'art.  4  della  legge  regionale  31
gennaio  1994, n. 3, puo' attivare le procedure per la firma da parte
dei coordinatori amministrativi e sanitari e dei  funzionari  apicali
degli  atti  previsti  dal decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748, e successive modifiche  ed  integrazioni  e  dal
decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e
integrazioni, ivi compresi: i modelli di prescrizioni  specialistiche
di presidi ed ausili sanitari, le impegnative per esami specialistici
e   di   alta   specialita'   per  pazienti  ricoverati  nei  presidi
ospedalieri, le denunce  per  gli  infortuni  sul  lavoro,  gli  atti
vincolati  che  non  comportano esercizio di discrezionalita' nonche'
quelli che costituiscono esecuzione di deliberazioni  e  disposizioni
comprensive  di  precisi  impegni  di  spesa,  fatta  eccezione per i
provvedimenti di nomina all'impiego, anche a  carattere  provvisorio,
per  i  contratti, per le convenzioni e per ogni altro atto di natura
giudiziale. Il coordinatore amministrativo  puo'  essere  delegato  a
firmare  le  reversali  di  introito  ed  i  mandati  di pagamento in
esecuzione di deliberazioni esecutive".