Art. 10. Sede legale ed atti delegabili dal commissario straordinario 1. Dopo il comma 1-quater dell'art. 55 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, introdotto dall'art. 4 della legge regionale 31 gennaio 1994, n. 3, sono aggiunti i seguenti commi: "1-quinquies. Ferma restando la sede legale delle singole unita' sanitarie locali, la sede legale del commissario straordinario e' ubicata presso la sede capoluogo di provincia e per le provincie di Palermo, Messina e Catania, rispettivamente, presso le unita' sanitarie locali n. 58, n. 41 e n. 35. Il commissario straordinario puo' deliberare validamente presso la sede di ciascuna unita' sanitaria locale anche per atti di competenza delle altre unita' sanitarie locali della provincia, delegando, ove occorra, per ciascuna di esse al vicecommissario. 1-sexies. Il commissario straordinario, oltre alla delega prevista per i vicecommissari di cui all'art. 4 della legge regionale 31 gennaio 1994, n. 3, puo' attivare le procedure per la firma da parte dei coordinatori amministrativi e sanitari e dei funzionari apicali degli atti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, ivi compresi: i modelli di prescrizioni specialistiche di presidi ed ausili sanitari, le impegnative per esami specialistici e di alta specialita' per pazienti ricoverati nei presidi ospedalieri, le denunce per gli infortuni sul lavoro, gli atti vincolati che non comportano esercizio di discrezionalita' nonche' quelli che costituiscono esecuzione di deliberazioni e disposizioni comprensive di precisi impegni di spesa, fatta eccezione per i provvedimenti di nomina all'impiego, anche a carattere provvisorio, per i contratti, per le convenzioni e per ogni altro atto di natura giudiziale. Il coordinatore amministrativo puo' essere delegato a firmare le reversali di introito ed i mandati di pagamento in esecuzione di deliberazioni esecutive".