Art. 13. Utilizzo del personale dipendente fino all'attivazione delle unita' sanitarie locali 1. Fino all'attivazione delle unita' sanitarie locali di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, come modificato dagli articoli 6 e 7 della presente legge, e delle aziende ospedaliere, i commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 55 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, per il conseguimento degli obiettivi di cui al medesimo art. 55, possono utilizzare il personale dipendente anche fuori dell'unita' sanitaria locale di appartenenza entro l'ambito territoriale della costituenda azienda unita' sanitaria locale, con le modalita' di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384. 2. L'utilizzo e' disposto con provvedimento motivato, ha carattere provvisorio e non modifica l'appartenenza del dipendente alla pianta organica dell'unita' sanitaria locale di provenienza.