Art. 13.
       Utilizzo del personale dipendente fino all'attivazione
                    delle unita' sanitarie locali
 
   1.  Fino  all'attivazione  delle unita' sanitarie locali di cui al
comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 3  novembre  1993,  n.  30,
come  modificato  dagli  articoli 6 e 7 della presente legge, e delle
aziende ospedaliere, i  commissari  straordinari  nominati  ai  sensi
dell'art.  55  della  legge  regionale 3 novembre 1993, n. 30, per il
conseguimento degli obiettivi di cui al  medesimo  art.  55,  possono
utilizzare  il personale dipendente anche fuori dell'unita' sanitaria
locale di appartenenza entro l'ambito territoriale della  costituenda
azienda  unita' sanitaria locale, con le modalita' di cui all'art. 11
del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384.
   2. L'utilizzo e' disposto con provvedimento motivato, ha carattere
provvisorio e non modifica l'appartenenza del dipendente alla  pianta
organica dell'unita' sanitaria locale di provenienza.