Art. 15. Interventi formativi a favore dei soggetti portatori di handicap 1. In attesa dell'emanazione della legge di riforma del settore, l'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato ad assicurare la realizzazione, per il biennio 1994/1995, degli interventi formativi a favore dei soggetti portatori di handicap previsti dal piano triennale approvato con legge regionale 28 marzo 1986, n. 16, e successive modifiche, previa adozione del relativo piano annuale, utilizzando a tal fine stanziamenti del capitolo 34111 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1994.