Art. 15.
  Interventi formativi a favore dei soggetti portatori di handicap
 
   1.  In  attesa dell'emanazione della legge di riforma del settore,
l'assessore regionale  per  il  lavoro,  la  previdenza  sociale,  la
formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato ad assicurare
la   realizzazione,   per  il  biennio  1994/1995,  degli  interventi
formativi a favore dei soggetti portatori di  handicap  previsti  dal
piano triennale approvato con legge regionale 28 marzo 1986, n. 16, e
successive  modifiche,  previa  adozione  del relativo piano annuale,
utilizzando a tal fine stanziamenti del capitolo 34111  del  bilancio
di  previsione  della  Regione  per il corrente esercizio finanziario
1994.